COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 28 del 19/11/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Piazza Luca – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 28 del 19/11/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Piazza Luca - Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Treville S.Andrea Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 28 del 19/11/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Piazza Luca : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché alla notifica del provvedimento disciplinare ritardava l’uscita dal recinto di gioco accusando l’arbitro di parzialità”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dall’A.S.D. Treville S.Andrea Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata più congrua rispetto ai fatti descritti dall’arbitro infliggere la squalifica per due giornate a carico del calciatore Piazza P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Treville S.Andrea Calcio; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Piazza Luca; Essendo il ricorso accolto la tassa reclamo non é dovuta.
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