COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 03.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Transvector Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 30 del 19/11/2014 Squalifica per otto giornate giocatore giocatore Bisol Alberto (Capitano), squalifica per quattro giornate giocatore D’Agnolo Samuele – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 03.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso F.C.D. Transvector Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 30 del 19/11/2014 Squalifica per otto giornate giocatore giocatore Bisol Alberto (Capitano), squalifica per quattro giornate giocatore D’Agnolo Samuele - Campionato di 2^ Categoria La Società F.C.D. Transvector ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicate nel Comunicato n. 30 del 19/11/2014 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni : Squalifica per otto giornate a carico del giocatore BISOL Alberto : “da capitano qual’era, protestava contro una decisione dell'arbitro volta a sanzionare un compagno, ponendosi con determinazione contro la figura dell'arbitro stesso e, prendendolo per il braccio destro al fine di impedirgli di mostrare il cartellino rosso al compagno”. Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore D AGNOLO Samuele : “a fine gara ha inteso protestare contro l'arbitraggio con espressione fortemente offensive e minacciose” La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’Avv. Leonardo Rebecchi, munito di delega, in rappresentanza della Società ricorrente assieme al calciatore Bisol Alberto; preliminarmente, la Corte ha preso atto della dichiarazione, consegnata in sede di audizione, di rinunciare alla parte del ricorso attinente il provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore D’Agnol Samuele; presa visione della parte del reclamo riguardante il Bisol; sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha affermato che il Bisol, che rivestiva l’incarico di capitano, non ha tenuto alcun atteggiamento offensivo nei suoi confronti, ma un comportamento unicamente finalizzato a tentare di intervenire a favore di un proprio compagno di squadra e indurre l’arbitro stesso ad un ripensamento in ordine alla sanzione da irrogare al D’Agnolo; ritenuto, quindi, dover ridimensionare la sanzione a carico del Bisol, per renderla più conforme al reale svolgersi dei fatti come oggi riportati dall’arbitro; la Corte, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene più adeguata irrogare la squalifica sino al 12/1/2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Transvector; - di riformare la sanzione della squalifica a carico del calciatore BISOL Alberto (Capitano), fissandola fino al 12/1/2015; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore D’Agnolo Samuele. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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