COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 03.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. United Sona Palazzolo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 12/11/2014 – Ammenda di € 150,00; disputa di una gara a porte chiuse – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 03.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. United Sona Palazzolo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 12/11/2014 – Ammenda di € 150,00; disputa di una gara a porte chiuse - Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Sona Palazzolo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 12/11/2014 con la quale infliggeva le sanzioni sopra indicate. La Corte Sportiva di Appello Territoriale non prende in esame il ricorso presentato dalla Società A.C.D. United Sona Palazzolo perché inoltrato oltre i termini regolamentari previsti dall’art. 46,comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva che dispone : “i ricorsi di secondo grado devono essere proposti a livello territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare”; atteso che nel caso “de quo” si é accertato che a fronte dei provvedimenti pubblicati con Comunicato Ufficiale n. 26 della Delegazione Provinciale di Verona del 12/11/2014, il ricorso é stato inoltrato in data 21/11/2014 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere, perché viziato di forma, il ricorso presentato dalla Società United Sona Palazzolo, confermando tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo di primo grado; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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