COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 03.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Lamonese Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 28 del 12/11/2014 – squalifica per dieci giornate giocatore Tollardo Enrico – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 03.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Lamonese Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 28 del 12/11/2014 – squalifica per dieci giornate giocatore Tollardo Enrico - Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. Lamonese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 28 del 12/11/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Tollardo Enrico : “il giocatore espulso per linguaggio blasfemo, colpiva al viso l’arbitro. Allontanandosi dal campo offendeva ripetutamente il direttore di gara”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Lamonese; esaminata altresì la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione del Giudice di prime cure, che appare congrua rispetto ai fatti avvenuti e descritti dall’arbitro nel suo referto di gara; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Lamonese; - di confermare la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Tollardo Enrico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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