COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 03.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Eagles Rosà Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 19/11/2014 –ammenda di € 100,00; Squalifica fino al 15/12/2014 allenatore Marotta Paolo – Divisione Calcio a Cinque – Coppa Veneto di Serie C 2
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 03.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Eagles Rosà Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 19/11/2014 –ammenda di € 100,00; Squalifica fino al 15/12/2014 allenatore Marotta Paolo – Divisione Calcio a Cinque - Coppa Veneto di Serie C 2 La Società A.S.D. Eagles Rosà ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 43 del 19/11/2014 con le quali infliggeva le sanzioni sopra indicate : - ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per aver inserito in lista gara il proprio allenatore non avente diritto”. - squalifica fino al 15/12/2014° carico dell’allenatore Marotta Paolo : per aver insultato l’arbitro e come inasprimento della precedente squalifica”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Eagles Rosà; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica sino al 15/12/2014 in relazione alla gara del 17/11/2014 sul presupposto della partecipazione del Sig. Marotta alla gara stessa allorquando era già stato assoggettato a squalifica sino al 24/11/2014 (a seguito della gara del 14/11); rilevato, tuttavia, che il Sig. Marotta é venuto a conoscenza della prima sanzione inflittagli, solo successivamente alla partecipazione della gara del 17/11 e considerato che ciò fa venir meno il presupposto del secondo provvedimento disciplinare nella misura irrogata; ritenuto quindi doversi ridimensionare il provvedimento contestato al reale svolgimento dei fatti che lo hanno determinato P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Eagles Rosà; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 100,00.- a carico della Società; - di ridurre al 5/12/2014 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Marotta Paolo. Essendo il ricorso accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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