COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso F.C. Nervesa SSD Arl Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 45 del 26/11/2014 Squalifica fino 26/1/2015 + 1 giornata giocatore Sandri Christian – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso F.C. Nervesa SSD Arl Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 45 del 26/11/2014 Squalifica fino 26/1/2015 + 1 giornata giocatore Sandri Christian - Campionato di Eccellenza La Società F.C.Nervesa ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 45 del 26/11/2014 con la quali infliggeva la sanzione della squalifica sino al 26/1/2015 : “perché al rientro negli spogliatoi dopo il primo tempo offendeva pesantemente l’arbitro e arrivava persino a dargli una spallata senza conseguenze” + una giornata per espulsione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso ritualmente presentato dalla F.C. Nervesa esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi che ha confermato integralmente il referto di gara, ribadendo di essere stato volontariamente colpito dal giocatore Sandri Christian, peraltro, in maniera proditoria, fingendo che il contatto fosse occasionale; rilevato che il gesto non ha avuto conseguenze fisiche per il direttore di gara, solo a cagione della struttura fisica del medesimo (m. 1,90 x 90 Kg.); valutata la dichiarazione dell’arbitro e sentito l’assistente arbitrale n. 2 che ha negato di essere stata fermata dal capitano del Nervesa per giustificare la sua presenza negli spogliatoi, ma anzi ha ribadito che quest’ultimo l’aveva avvicinata per criticare la decisione del direttore di gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Nervesa; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 26/1/2015 + una giornata a carico del calciatore Sandri Christian (Capitano) - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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