COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.P.D. Campetra Savio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 45 del 26/11/2014 –Squalifica per tre giornate giocatore Stecca Francesco – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.P.D. Campetra Savio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 45 del 26/11/2014 –Squalifica per tre giornate giocatore Stecca Francesco – Campionato di 1^ Categoria La Società A.P.D. Campetra ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 45 del 26/11/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Stecca Francesco : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Campetra Savio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che l’episodio oggetto del provvedimento impugnato risulta delineato con precisione nel referto arbitrale; valutata la decisione del Giudice di prime cure che appare congrua rispetto al fatto acclarato; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Campetra Savio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Stecca Francesco - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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