COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Moniego Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 19/11/2014 Danni autovettura direttore della gara Moniego Calcio-Drago Cappelletta del 14/11/2014 -Divisione Calcio a Cinque – Campionato C 2
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso Moniego Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 19/11/2014 Danni autovettura direttore della gara Moniego Calcio-Drago Cappelletta del 14/11/2014 -Divisione Calcio a Cinque - Campionato C 2 La Società Moniego Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel C.U. n. 43 del 14/11/2014 con la quale ha comunicato di porre a suo carico i danni arrecati all’autovettura dell’arbitro che ha diretto la gara Moniego Calcio – Drago Cappelletta il 17/11/2014. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Moniego Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente il direttore di gara che ha confermato che i danni alla sua autovettura non sono stati provocati da atti vandalici e di non aver provveduto a consegnare le chiavi della macchina al dirigente addetto all’arbitro al momento del suo arrivo al campo di gioco. La Corte, atteso quanto disposto in materia di danni alle autovetture degli ufficiali di gara, dal Comunicato n. 1 del 3/7/2014 del C.R. Veneto, che riporta integralmente il testo della Circolare n. 12 della L.N.D. del 12/11/2004 (norme procedurali da seguire per le richieste di risarcimento dei danni da parte degli arbitri), rilevando, peraltro, che la mancata consegna delle chiavi impedisce l’insorgere in capo alla Società delle obbligazioni del depositario P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Moniego; - di annullare la disposizione assunta dal Giudice di primo grado emessa con Comunicato n. 43. Essendo il ricorso accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
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