COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 29.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Comelico Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 24 del 19/11/2014; 1 punto di penalizzazione in classifica e ricorso avverso regolarità gara Real Damos – Comelico del 2/11/2014; Ammenda di € 60,00. – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 29.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Comelico Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 24 del 19/11/2014; 1 punto di penalizzazione in classifica e ricorso avverso regolarità gara Real Damos – Comelico del 2/11/2014; Ammenda di € 60,00. – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. Comelico ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicate nel Comunicato n. 24 del 19/11/2014 con le quali infliggeva le sanzioni sopra elencate. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Comelico; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato che all'errore tecnico oggetto del contendere, pacificamente concretatosi nello svolgimento della gara in oggetto inerente la mancata partecipazione alla stessa degli assistenti di parte in violazione dell'art. 63 comma 2 delle N.O.I.F. hanno contribuito non solo le società ma non anche il direttore di gara che, come correttamente deduce pure il G.S., non ha interloquito con i naturali suoi referenti, ovvero i capitani delle due squadre; valutato altresì che la responsabilità circa i fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara in oggetto a norma dell'art. 17 C.G.S. è da imputarsi non solo alla società Comelico (ospitata) ma anche alla società Real Damos (ospitante), per la mancata disponibilità anche da parte di quest'ultima di dirigenti provvisti di documentazione idonea e per l'effetto titolati a svolgere la funzione di assistente di parte; ritenuto inoltre che anche alla stregua del comma 4 dell'art. 17 del C.G.S. Questa Corte, non condividendo nel caso di specie l'applicazione da parte del Primo Giudice del principio di effettività del risultato conseguito sul campo, esprime forti perplessità sul grado di incidenza di tale errore tecnico circa la regolarità della gara, che si è svolta interamente senza l'ausilio di alcun assistente di parte; ritenuto che pertanto devesi ordinare la ripetizione della gara dichiarata, appunto, irregolare; rilevato da ultimo che devesi considerare tempestivo e pertanto ammissibile il ricorso presentato dalla società Comelico dovendosi certamente riferire al termine di sette giorni indicato nell'art. 46 del C.G.S. dallo svolgimento della gara come ad un termine di proponimento non recettizio, non potendosi imputare al ricorrente l'eventuale ritardo nel mero ricevimento dell'atto da parte dell'Organo Giudicante P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla società Comelico ordinando la ripetizione della gara; - di annullare la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica del Campionato di 3^ Categoria; - di confermare la sanzione della ammenda di Euro 60,00. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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