COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Calidonense Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 17/12/2014 –Ammenda di € 100,00 alla Società; Squalifica allenatore De Franceschi Roberto fino 23/2/2015; Inibizione dirigente accompagnatore Rigon Radames fino al 26/1/2015; trasmissione documenti all’AIAC – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Calidonense Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 17/12/2014 –Ammenda di € 100,00 alla Società; Squalifica allenatore De Franceschi Roberto fino 23/2/2015; Inibizione dirigente accompagnatore Rigon Radames fino al 26/1/2015; trasmissione documenti all’AIAC – Campionato Juniores Regionale La Società U.S.D. Calidonense ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 50 del 17/12/2014 con la quale infliggeva le sanzioni sopra indicate per i seguenti motivi : - squalifica fino al 23/2/2015 a carico dell'allenatore De Franceschi Roberto : - “é stato allontanato dall'Arbitro per reiterate intemperanze. Nell'applicare la sanzione é emerso che lo stesso non risulta tesserato per la stagione in corso con la società, che lo ha impiegato. Deve, pertanto, ritenersi che non potesse essere autorizzato a entrare nel terreno di gioco. Oltre alla sua responsabilità aggiuntiva, va censurato il comportamento della società, che si avvale di un allenatore estraneo all'organico e quello del dirigente accompagnatore, che lo ha inserito in lista P.Q.M. il G.S. ha deliberato inoltre di: - applicare a De Franceschi Roberto la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 23.02.2015; - applicare alla società Calidonense l'ammenda di euro 100,00; - applicare al dirigente accompagnatore Rigon Radames l'inibizione a tutto il 26.01.2015. - disporre la trasmissione del provvedimento all'associazione allenatori per quanto di competenza”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Calcio Calidonense; esaminata la documentazione ufficiale in atti; effettuate le operazioni di controllo presso l’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dalle quali é risultato che l’allenatore De Franceschi Roberto é stato regolarmente tesserato, con decorrenza 14/11/2014; rilevato, peraltro, che risulta confermato il comportamento tenuto dall’allenatore nei confronti dell’arbitro, consistito in grida e proteste, nonostante il richiamo dell’arbitro e l’avvertimento di quest’ultimo a mantenere la calma; ritenuto di dover, per tali ultimi comportamenti, infliggere nei confronti dell’allenatore De Franceschi la sanzione della squalifica fino al 9 gennaio 2015; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Calidonense; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società ricorrente; - di ridurre la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore De Franceschi Roberto determinandola fino al 9/1/2015; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 26/1/2015 a carico del dirigente accompagnatore Rigon Radames; - di non trasmettere la documentazione all’A.I.A.C. Essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa di reclamo.
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