COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Boca Ascesa Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 17/12/2014 –Inibizione Massaggiatore Pangallo Giovanni fino al 16/2/2015 – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Boca Ascesa Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 17/12/2014 –Inibizione Massaggiatore Pangallo Giovanni fino al 16/2/2015 – Campionato Juniores Regionale La Società U.S.D. Boca Ascesa ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 50 del 17/12/2014 con la quale infliggeva la sanzione della inibizione sino al 16/2/2015 : “per gravi offese e reiterate minacce rivolte all’arbitro dopo la sua espulsione” La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Boca Ascesa; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel proprio rapporto di gara; valutata la sanzione emessa dal Giudice Sportivo di prime cure che appare congrua rispetto ai fatti addebitati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Boca Ascesa; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 16/2/2015 a carico del massaggiatore Pangallo Giovanni; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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