COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 33 del 10/12/2014 – Sanzione sportiva perdita della gara Peschiera del Garda-Garda del 6/12/2014 – Campionato Giovanissimi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 33 del 10/12/2014 – Sanzione sportiva perdita della gara Peschiera del Garda-Garda del 6/12/2014 – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società A.C. Garda ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 10/12/2014 con la quale infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 applicata all’incontro emarginato in base al disposto di cui all’art. 17 del C.G.S. per i seguenti motivi : “rilevato che il giocatore Zerbini Francesco della società Garda risulta aver partecipato, nella medesima giornata, alla gara della categoria Giovanissimi “B” Montebaldina - Garda, in palese violazione dell'articolo 34 comma II della NOIF e dell'articolo 17 CGS, si delibera di infliggere ai danni della società Garda la sconfitta a tavolino con il risultato di 0 – 3.” La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Garda; esaminata la documentazione ufficiale in atti; visto l’art. 17, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede, che per l’infrazione oggi presa in esame, solo l’irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : “comportano l’applicazione delle sanzioni dell’ammonizione dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale della squalifica a carico dei giocatori le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata” P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Garda; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara assunta dal G.S. di primo grado a carico della Società Garda e di omologare la gara Peschiera D.G. – Garda del 6/12/2014 con il risultato acquisito in campo di 0 – 4; - di confermare la giornata di squalifica in capo al giocatore Zerbini Francesco; - di confermare la squalifica sino all’11 febbraio 2015 al dirigente accompagnatore della Società Garda Sig. Frezza Luciano; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento) in capo alla società Garda. Essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa di reclamo.
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