COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Fossalunga Avverso delibera Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 32 dell’11/12/2014 – Squalifica per dieci giornate giocatore Borsato Alessandro – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Fossalunga Avverso delibera Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 32 dell’11/12/2014 - Squalifica per dieci giornate giocatore Borsato Alessandro - Campionato Giovanissimi Provinciale La Società A.S.D. Calcio Fossalunga ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 32 dell’11/12/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Borsato Alessandro : “al termine della gara si scagliava contro la panchina degli ospiti nel tentativo di colpire un giocatore avversario di colore senza riuscirvi per il tempestivo intervento dei dirigenti di entrambe le società. Mentre veniva accompagnato allo spogliatoio urlava contro il medesimo giocatore e con fare aggressivo, espressione discriminatoria di origine razziale (art. 11 commi 1 e 2 del C.G.S.)”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società Fossalunga; esaminata la documentazione ufficiale in atti; visto il rapporto di gara; atteso, peraltro, la non provata provocazione da parte del calciatore del Loria Oppong Rod, che non giustificherebbe, comunque, l’utilizzo di un’offesa di carattere razziale, peraltro punita dal Giudice di primo grado con il minimo edittale P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Fossalunga; - di confermare la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Borsato Alessandro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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