COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Calcio San Giorgio in Bosco – Avverso delibera Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del 26/11/2014 – Squalifica fino al 4/2/2015 allenatore Zanarello Attilio – Campionato Allievi Provinciale E

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Calcio San Giorgio in Bosco - Avverso delibera Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del 26/11/2014 – Squalifica fino al 4/2/2015 allenatore Zanarello Attilio - Campionato Allievi Provinciale E - Avverso delibera Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 28 del 10/12/2014 – Inibizione fino al 18/2/2015 dirigente Bettin Stefano - Squalifica fino al 28/1/2015 a carico dell’allenatore Giordano Gaspare - Campionato Allievi Provinciale La Società Calcio San Giorgio in Bosco ha inoltrato ricorso avverso le delibere della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicate : - nel Comunicato n. 26 del 26/11/2014 con cui infliggeva la sanzione della squalifica fino al 18/2/2015 a carico dell’allenatore Zanarello Attilio : “perché incitava i propri giocatori a tenere comportamenti violenti verso gli avversari. La squalifica é stata prolungata fino al 4/2/2015 perché dal 10/12/2014 al 21/1/2015 non si svolge alcuna attività agonistica”. e - nel Comunicato n. 28 del 10/12/2014 con cui infliggeva i seguenti provvedimenti : - inibizione sino al 18/2/2015 a carico del dirigente Bettin Stefano : “perché a fine gara offendeva platealmente l’arbitro fino al rientro negli spogliatoi; offese che reiterava all’interno dello spogliatoio. La squalifica é stata prolungata fino al 18/2/2015 perché dal 10/12/2014 al 21/1/2015 non si svolge alcuna attività agonistica”. - squalifica fino al 28/1/2015 a carico dell’allenatore Giordano Gaspare : “espulso per continue e plateali proteste. La squalifica é stata prolungata fino al 28/1/2015 perché dal 10/12/2014 al 21/1/2015 non si svolge alcuna attività agonistica”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica dell’allenatore Zanarello Attilio perché tardivo, in quanto inoltrato oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione del Comunicato n. 26 del 26/11/2014 nel quale é stato riportato il provvedimento disciplinare impugnato; letta la parte del ricorso riguardante i provvedimenti disciplinari a carico del dirigente Bettin Stefano e dell’allenatore Giordano Gaspare; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato quanto riportato dal direttore di gara nel suo rapporto, la Corte ritiene più congruo rideterminare, come segue, i provvedimenti disciplinari : - l’inibizione nei confronti del dirigente Bettin Stefano viene ridotta al 2 febbraio 2015 - la squalifica nei confronti dell’allenatore Giordano Gaspare viene ridotta al 12 gennaio 2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società San Giorgio in Bosco; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 4/2/2015 a carico dell’allenatore Zanarello Attilio; - di ridurre al 2/2/2015 la sanzione della inibizione a carico del dirigente Bettin Stefano; - di ridurre al 12/1/2015 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Giordano Gaspare. Essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa di reclamo.
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