COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Cornedo Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 1 del 4/1/2015 – Omologazione gara Città di Mestre – Futsal Cornedo del 3/1/2015; Squalifica per sei giornate calciatore Sbicego René – Divisione Calcio a Cinque Coppa Italia Maschile Serie C1 (Fase Regionale)

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Cornedo Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 1 del 4/1/2015 – Omologazione gara Città di Mestre – Futsal Cornedo del 3/1/2015; Squalifica per sei giornate calciatore Sbicego René – Divisione Calcio a Cinque Coppa Italia Maschile Serie C1 (Fase Regionale) La Società A.S.D. Futsal Cornedo ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo e pubblicate nel Comunicato n. 1 del 4/1/2015 con le quali omologava la gara la gara Città di Mestre-Futsal Cornedo con il risultato acquisito in campo di 5 - 4 e infliggeva inoltre la seguente sanzione : - squalifica per sei giornate a carico del calciatore Sbicego René : “perché si dirigeva nella metà campo avversaria, tirava per il colletto della maglia un giocatore avversario che gli dava le spalle facendolo indietreggiare e perdere l’equilibrio. Reiterava poi lo strattonamento. All’esibizione del provvedimento disciplinare di espulsione proferiva irriguardosità verso l’arbitro e si rifiutava di uscire. Dopo reiterati inviti ad allontanarsi veniva accompagnato fuori del campo dal alcuni compagni. A fine gara, al rientro negli spogliatoi, reiterava insulti ed irriguardosità verso l’arbitro e categoria arbitrale”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante l’omologazione della gara riportata a margine, atteso l’incompetenza della Corte visto quanto espressamente previsto dal regolamento del torneo e dalla sua ’interpretazione autentica come risulta dal comunicato n. 2 del Comitato Regionale Veneto del 5/1/2015, relativo alla manifestazione Final Eight della Coppa Italia Maschile Serie C 1 (Fase Regionale) che ha inteso estendere analogicamente al regolamento di questo torneo, quanto usualmente applicato nei regolamenti dei Trofei Regionali di calcio a 11.; letta la parte del ricorso inerente la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Sbicego René esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro; la Corte Sportiva di Appello Territoriale visto quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto in ordine al comportamento del calciatore Sbicego Renè, ritiene più congrua l’applicazione della sanzione della squalifica di 4 giornate P.Q.M. delibera - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso inerente l’omologazione della gara Città di Venezia - Futsal Cornedo; - di ridurre a 4 giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Sbecego Renè. Essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa di reclamo.
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