COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 14.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Pol. Stientese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 27 del 17/12/2014 – Ammenda € 60,00; Squalifica fino al 30/3/2015 allenatore Tenani Denis; Inibizione fino al 9/3/2015 dirigente Borghi Francesco – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 14.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Pol. Stientese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 27 del 17/12/2014 – Ammenda € 60,00; Squalifica fino al 30/3/2015 allenatore Tenani Denis; Inibizione fino al 9/3/2015 dirigente Borghi Francesco - Campionato Allievi Provinciale La Società Pol. Stientese ha inoltrato ricorso avverso la delibera della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 27 del 17/12/2014 con la quale infliggeva le sanzioni indicate a margine, per i seguenti motivi : - ammenda di € 60,00 a carico della Società : “per offese da parte di un isolato sostenitore tra il pubblico e per frasi irriguardose di due persone, non in distinta, che forzavano il cancello del recinto di gioco. Le stesse sono state prontamente allontanate”. - squalifica sino al 30/3/2015 a carico dell’Allenatore Tenani Denis : “Riconosciuto tra il pubblico, quale componente della Soc. Stientese, urlava ripetutamente offese e proteste. Alla realizzazione di una rete della Società stessa, tentava di arrampicarsi verso l'interno sulla rete di recinzione del campo di gara. All'intervallo tentava di forzare il cancello per poter entrare negli spogliatoi, prontamente fermato dai dirigenti della Soc. ospitante. Sanzione determinata a decorrere dalla scadenza della precedente squalifica (22-12-2014 C.U. n. 25 del 03-12-2014 p. 6.1.5 pag. 421) precisando inoltre che dal 15-12-2014 al 24-01- 2015 non si svolge attività agonistica”. - inibizione sino al 9/3/2015 a carico del Dirigente Borghi Francesco : “allontanato dal terreno di gioco, dopo essere stato richiamato, per proteste. Continuava le stesse dalla tribuna e rientrava nel recinto di gioco al termine della gara reiterando le proteste. Lo stesso veniva allontanato dal dirigente incaricato. All'uscita dell'arbitro dal recinto, lo stesso continuava a rivolgere frasi irriguardose (squalifica prolungata in considerazione della sosta del Campionato dal 15/12/14 al 24/01/15)”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società Stientese esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente il referto di gara evidenziando, in merito ai comportamenti tenuti dal Sig. Tenani, di non avere alcun dubbio in ordine alla sua identificazione quale autore dei comportamenti stessi. Quanto alla condotta del Sig. Borghi il direttore di gara ha precisato che al termine della partita lo stesso reiterava le proteste, senza tuttavia ingiuriarlo e senza usare toni minacciosi. La Corte Sportiva d’Appello ritiene di confermare la sanzione dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti della Società Stientese nonché la sanzione della squalifica del Sig.Tenani Denis e di applicare al Sig. Borghi, in quanto maggiormente adeguata ai fatti, la sanzione della inibizione fino al 20/2/2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Stientese; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/3/2015 a carico dell’allenatore Tenani Denis; - di ridurre al 20/2/2015 la sanzione della inibizione sino al 9/3/2015 a carico del dirigente Borghi Francesco Essendo il ricorso parzialmente accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
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