COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 14.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Verona Calcio a Cinque Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 35 del 24/12/2014 – Inibizione fino 4/3/2015 Dirigente Magnifico Ferdinando – Coppa Veneto Verona Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 14.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Verona Calcio a Cinque Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 35 del 24/12/2014 – Inibizione fino 4/3/2015 Dirigente Magnifico Ferdinando – Coppa Veneto Verona Calcio a Cinque La Società Verona Calcio a Cinque ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 35 del 24/12/2014 con la quale infliggeva la sanzione della inibizione sino al 4/3/2015 a carico del Dirigente Magnifico Ferdinando : “per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti di un giocatore della squadra avversaria”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società Verona Calcio a Cinque esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione nei con fronti del Sig. Magnifico in relazione al complessivo sviluppo della vicenda possa essere rideterminata nell’inibizione sino 20/2/2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Verona Calcio a Cinque; - di ridurre al 20/2/2015 la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Ferdinando Magnifico. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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