COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 28.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Isola 5 Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 52 del 29/12/2014 Squalifica fino al 31/12/2017 calciatore Leodari Daniele – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie “C 2”
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 28.01.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.C.D. Isola 5 Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 52 del 29/12/2014 Squalifica fino al 31/12/2017 calciatore Leodari Daniele – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie “C 2” La Società A.C.D. Isola 5 di Isola Vicentina ha inoltrato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 52 del 29/12/2014 con la quale infliggeva la squalifica fino al 31/12/2017 a carico del calciatore Leodari Daniele : “alzatosi dalla panchina andava ad aggredire, prendendolo per il collo, un giocatore della squadra avversaria seduto sulla propria panchina. Richiamato dall'Arbitro per notificargli il provvedimento dell'espulsione, alla notifica si avventava contro l'Arbitro colpendolo con una violenta testata al volto tanto da farlo arretrare di mezzo metro e procurandogli forte dolore al viso che richiedeva l'intervento del massaggiatore della squadra avversaria. Il dolore proseguiva non solo per tutta la durata della gara ma anche, ritornato a casa, per tutta la notte”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società Isola 5; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente il proprio rapporto ed ha escluso ogni possibilità di accidentalità nei fatti avvenuti. definendo come una vera e propria testata al volto il colpo ricevuto. Il direttore di gara, inoltre, ha sottolineato che, solo la sua prontezza di riflessi nell’arretrare, gli ha evitato di subire danni fisici ben più gravi; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena e privilegiata in base a quanto disposto dall’Art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Isola 5; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/12/2017 a carico del giocatore Leodari Daniele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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