COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 04.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. Casale di Scodosia Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 34 del 28/1/2015 – Squalifica 5 giornate giocatore Bernardinello Davide e squalifica per quattro giornate giocatore Bruschetta Luca – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 04.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. Casale di Scodosia Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 34 del 28/1/2015 – Squalifica 5 giornate giocatore Bernardinello Davide e squalifica per quattro giornate giocatore Bruschetta Luca - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Casale di Scodosia ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 34 del 28/1/2015 con la quale infliggeva le seguenti sanzioni disciplinari per i seguenti motivi : - Squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bernardinello Davide : “perchè dopo essere stato espulso per aver protestato contro una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara espressioni di contenuto offensivo, indirizzava minacce esplicite alla sua incolumità fisica e proferiva espressioni blasfeme (una (1) gara già scontata il 25-01-2015)”. - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bruschetta Luca : “perchè, dopo essere stato espulso per aver protestato contro una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara espressioni di contenuto offensivo, usciva dal campo minacciandolo che non sarebbe uscito dal terreno da gioco (una (1) gara già scontata il 25-01-2015)”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Casale Scodosia; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; ritenendo siano più congrue rispetto alle vicende prospettate le seguenti sanzioni disciplinari : -a carico del giocatore Bernardinello Davide la sanzione della squalifica per n. 3 giornate - a carico del giocatore Bruschetta Luca la sanzione della squalifica per n. 2 giornate P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Casale Scodosia; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica nei confronti del calciatore Bernardinello Davide; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica nei confronti del calciatore Bruschetta Luca. Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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