COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 04.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Bonavigo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 42 del 28/1/2015 – Squalifica 3 giornate giocatore Lunardi Alberto – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 04.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Bonavigo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 42 del 28/1/2015 – Squalifica 3 giornate giocatore Lunardi Alberto - Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Bonavigo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 42 del 28/1/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Lunardi Alberto : “per comportamento violento nei confronti di un giocatore avversario”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Bonavigo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; considerato che il comportamento violento nei confronti del giocatore avversario avveniva, a gioco fermo, secondo quanto riportato nel rapporto arbitrale; ritenuta pertanto congrua la sanzione irrogata dal giudice sportivo di primo grado; tenuto presente il principio che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Bonavigo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Lunardi Alberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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