COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 04.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.P.D. Vigor Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 36 del 28/1/2015 – Ammenda di € 80,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 04.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.P.D. Vigor Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 36 del 28/1/2015 – Ammenda di € 80,00 a carico della Società - Campionato di 2^ Categoria La Società A.P.D. Vigor ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S. Donà e pubblicata nel Comunicato n. 36 del 28/1/2015 con la quale infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insulti all’arbitro durante la gara e reiterati dopo la fine della stessa”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Vigor; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado, che appare equa rispetto al fatto acclarato; tenuto presente il principio che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Vigor; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00.- a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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