COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 04.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Pol. Olympia Cittadella Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Bassano di cui al Comunicato n. 40 del 21/1/2015 – Squalifica per sei giornate giocatore Pierobon Filippo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 04.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Pol. Olympia Cittadella Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Bassano di cui al Comunicato n. 40 del 21/1/2015 – Squalifica per sei giornate giocatore Pierobon Filippo - Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Olympia Cittadella ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 40 del 21/1/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Pierobon Filippo : “il giocatore reagiva ad un fallo di gioco sputando contro l’avversario che veniva anche strattonato con forza”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Olimpia Cittadella; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale confermava che il calciatore Pierobon Filippo si rendeva autore della condotta sanzionata dal giudice sportivo colpendo con uno sputo l’avversario e strattonandolo; ritenuto che la squalifica di sei giornate sia congrua in relazione al fatto contestato; considerato inoltre il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Olympia Cittadella; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Pierobon Filippo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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