COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 04.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Thiene Calcio 1908 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 38 del 28/1/2015 – Ammenda di € 100,00 a carico della Società – Campionato di 2^

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 04.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Thiene Calcio 1908 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 38 del 28/1/2015 – Ammenda di € 100,00 a carico della Società - Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Thiene Calcio 1908 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 38 del 28/1/2015 con la quale infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per insulti all’arbitro durante tutta la gara e per la presenza di persone non autorizzate nel recinto di gioco a fine gara”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Thiene Calcio 1908; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuta congrua, nella fattispecie, la sanzione applicata dal giudice sportivo di primo grado che pertanto si deve confermare; tenuto presente il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Thiene Calcio 1908; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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