COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 11.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Feltreseprealpi Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 45 del 26/11/2014 Applicazione art. 17 C.G.S. gara Union San Giorgio Sedico-Feltreseprealpi del 16/11/2014 e 1 punto di penalizzazione in classifica; Inibizione fino 27/12/2014 Sig. Siro Scariot dirigente accompagnatore – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 11.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Feltreseprealpi Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 45 del 26/11/2014 Applicazione art. 17 C.G.S. gara Union San Giorgio Sedico-Feltreseprealpi del 16/11/2014 e 1 punto di penalizzazione in classifica; Inibizione fino 27/12/2014 Sig. Siro Scariot dirigente accompagnatore - Campionato di Eccellenza La Società U.S.D. Feltreseprealpi ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 45 del 26/11/2014 con la quale infliggeva le sanzioni disciplinari indicate in oggetto per i seguenti motivi : “la società Unione S. Giorgio Sedico ha proposto rituale reclamo avverso la gara, disputata il 16.11.2014 contro la società Feltreseprealpi, lamentando che, a seguito della sostituzione operata al 5’ del 2º tempo (esce n. 2 Resenterra classe 1996, entra n. 16 Fossen classe 1995), la società reclamata non avrebbe più rispettato la regola della presenza contemporanea in campo per tutta la partita di un giocatore di classe '94, '95, '96. Esaminati i documenti di gara e il supplemento di referto chiesto all'A. la doglianza é risultata fondata”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Feltreseprealpi; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente, assistito dall’Avv. Eduardo Chiacchio; rilevato che il reclamo redatto dall’ASD Union San Giorgio-Sedico appare sufficientemente motivato e comunque tale da non integrare la violazione dell’invocata inammissibilità ex art. 33, comma 6 del C.G.S.; esaminato infatti che il predetto reclamo contiene tutti gli elementi per desumere quale sia la portata della preannunciata recriminazione, posto che nell’atto sono stati inseriti i fatti utili per ricavare l’invocata doglianza; valutato altresì che il giudice sportivo poteva agire anche d’ufficio; osservato inoltre, quanto all’eccezione di nullità del procedimento per violazione dell’art. 29, comma 8 bis del C.G.S., che la stessa non è accoglibile, posto che il giudizio avanti i giudici sportivi periferici è volutamente improntato – salvo casi eccezionali – a un rito di cognizione sommaria a contraddittorio eventuale e differito, che si svolge avanti la Corte d’Appello Territoriale, alla quale è riconosciuto il potere di svolgere anche attività istruttoria e avanti la quale è inserita la garanzia del contraddittorio; atteso infatti che nell’ambito della disciplina di carattere generale, va inserita la normativa contenuta nel titolo VII che, per il carattere indubbiamente speciale, riguarda l’ambito regionale della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica; considerata dunque l’espressa volontà derogatrice del legislatore sportivo, rispetto alla disciplina generale in proposito ricavabile dall’esame dell’art. 44, comma 1.1 (che stabilisce che il giudice territoriale locale adotta le sue decisioni senza contraddittorio, sulla scorta delle risultanze dei documenti ufficiali), dall’art. 46, comma 1 (che disciplina i preannunci e i reclami ex art 29 commi 2 e 3, il quale, parzialmente derogando alle disposizioni dell’art. 38, comma 7, prevede come mezzo normale di comunicazione alla controparte, l’invio della raccomandata e l’allegazione dell’attestato d’invio, non quello di ricezione) e dall’art. 46 comma 3 (che disciplina i reclami sull’irregolarità della posizione di tesserati); tenuto presente infine il principio dell’afflittività della sanzione che, nel giudizio sportivo, è richiamato dall’art. 19, comma 1, lettera f, del C.G.S.; ritenuta pertanto congrua la sanzione irrogata dal giudice sportivo di primo grado, anche con riferimento al punto di penalizzazione, in quanto la Società USD Feltreseprealpi aveva già perso la partita sul campo P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di RESPINGERE il ricorso presentato dalla Società USD Feltreseprealpi; - di CONFERMARE la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società Feltreseprealpi con il risultato di : Union San Giorgio Sedico-Feltreseprealpi 0-3 (applicazione dell’art. 17 C.G.S.); - di CONFERMARE a carico dell’U.S. Feltreseprealpi un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di Promozione 2014/15; - di DISPORRE l’addebito della tassa reclamo non versata.
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