COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 11.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. LC Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 28/1/2015 – Ripetizione gara Isola Castelnovo – LC Calcio dell’11/1/2015 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 11.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. LC Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 28/1/2015 – Ripetizione gara Isola Castelnovo – LC Calcio dell’11/1/2015 - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. LC Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 58 del 28/1/2015 con la quale deliberava la ripetizione della gara in oggetto per i seguenti motivi : “Lamenta la società reclamante, Isola Castelnuovo, che, al 48º del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della stessa reclamante, due suoi calciatori, uno colto da crampi e l'altro per prestargli assistenza, si sono trattenuti nei pressi dell'area avversaria. L'A., accertatosi della possibilità dell'infortunato di riprendere il gioco, dava il fischio di avvio prima che i due menzionati calciatori rientrassero nella propria metà campo. Sviluppatasi l'azione, la squadra LC Calcio andava a rete, portando il risultato a proprio vantaggio (Isola Castelnuovo - LC Calcio 2 a 3). L'A., richiesto di supplemento di rapporto, confermava la circostanza, pur con diverse valutazioni sullo spazio che separava i due giocatori dalla propria metà campo e sull'incidenza, nel merito, sullo sviluppo dell'azione. In base alla regola 8 del calcio, per la ripresa del gioco dopo una segnatura "tutti i calciatori devono disporsi all'interno della propria metà del terreno di gioco", disponendosi, quelli della squadra che non esegue il calcio d'inizio "devono posizionarsi a non meno di m. 9,15 dal pallone". Per tutte le infrazioni alle prescrizioni, diverse dal doppio tocco del pallone da parte di chi batte il calcio d'inizio (sanzionata con un calcio di punizione), la sanzione consiste nella ripetizione. L'A., nel frangente, non si é attenuto alla regole, consentendo che il gioco riprendesse quando la squadra "in difesa" si trovava, quindi, in inferiorità numerica. Trattasi, quindi, d'evidente errore tecnico, potenzialmente influente sugli sviluppi successivi dell'azione, quali la segnatura della rete da parte della squadra LC Calcio. Per tali motivi il G.S. delibera di: -non omologare il risultato ottenuto sul campo; -disporre la ripetizione della gara”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società LC Calcio Lugo esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; Sentito per le vie brevi l’arbitro, ed atteso il nuovo supplemento di rapporto da cui risulta che il medesimo non ha avuto personale percezione della posizione irregolare di due calciatori della società Isola Castelnuovo al momento della ripresa del gioco, ma che il suo primo supplemento di rapporto gli è stato suggerito dall’osservatore arbitrale che assisteva all’incontro. La Corte d’Appello Territoriale atteso che le decisioni in ordine alla direzione di gara possono essere prese unicamente dall’arbitro e che quest’ultimo non si è mai reso conto dell’asserito errore evidenziato nel suo supplemento di rapporto conferma la validità della gara con il risultato acquisito in campo. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società LC Calcio Lugo; - di confermare la validità della gara omologando la stessa con il risultato acquisito in campo di : Isola Castelnovo – LC Calcio Lugo 2 – 3. Essendo il ricorso accolto, non è dovuta la tassa reclamo
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