COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 18.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Cristoforo Colombo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 dell’11/02/2015 – Squalifica tre giornate giocatore Rubinato Fabio – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 18.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Cristoforo Colombo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 dell’11/02/2015 – Squalifica tre giornate giocatore Rubinato Fabio - Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Cristoforo Colombo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 36 dell’11/2/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Rubinato Fabio : “perché dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, all’uscita dal terreno di gioco metteva in atto un vivace dialogo con i tifosi della squadra avversaria e con segno di stizza dava un calcio ad un tavolo, rompendolo”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Cristoforo Colombo esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto il rapporto di gara esaustivo e dettagliato, e tenuto conto della fede privilegiata dello stesso (ex art. 35.1.1. del C.G.S.), si ritiene di rideterminare la sanzione a carico del giocatore Rubinato Fabio, riconducendola a due giornate di gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Cristoforo Colombo; - di ridurre la squalifica a carico del calciatore Rubinato Fabio a due giornate di gara. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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