COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 22.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Saccolongo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 28 del 1°/10/2014 – squalifica per quattro giocatore Tonidandel Gianluca – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 22.10.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso F.C.D. Saccolongo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 28 del 1°/10/2014 – squalifica per quattro giocatore Tonidandel Gianluca – Campionato di 1^ Categoria La Società ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 28 dell’1/10/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Tonindandel Gianluca : “una giornata per l’espulsione, tre giornate perché alla notifica del provvedimento gridava pesanti insulti all’indirizzo del direttore di gara, accompagnate da espressioni blasfeme, reiterava gli insulti una volta uscito dal terreno di gioco”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale non prende in esame il ricorso emarginato poiché lo stesso é stato inoltrato a termini regolamentari scaduti (oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale dove é stato riportato il provvedimento disciplinare del calciatore Tonidandel, in dispregio a quanto disposto dall’art. 46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere per vizio di forma il ricorso presentato dalla Società Saccolongo; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Tonidandel Gianluca; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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