COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 17.09.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Procuratore Federale Nei confronti : – della Società Calcio Padova S.p.a. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 7/5/2014 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale: la Società Calcio Padova S.p.a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al responsabile del Settore Giovanile della stessa
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 17.09.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte del Procuratore Federale Nei confronti : - della Società Calcio Padova S.p.a. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 7/5/2014 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale: la Società Calcio Padova S.p.a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al responsabile del Settore Giovanile della stessa. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : Il Sig. Molon Giorgio, allenatore professionista di 2^ Categoria, responsabile del Settore Giovanile della stessa Società Calcio Padova, per violazione degli obblighi scaturenti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S,. e dagli artt. 30, comma 1, 34, comma 1 e 38,comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, commi 1 e 4 delle NOIF, per avere inserito nello staff tecnico del settore giovanile della Soc. Calcio Padova e utilizzato come preparatore atletico, senza che fosse in possesso della prescritta abilitazione, il Sig. Carola Riccardo, senza peraltro lo stesso fosse tesserato per quest’ultima Società. La Società Calcio Padova S.p.a. che era stata convocata per discutere il procedimento nell’udienza del 3/6/2014, aveva trasmesso in data 29/5/2014, una richiesta di differimento dell’audizione. fissata per il 3/6/2014. La C.D.T., al fine di consentire la regolare costituzione del contradditorio, attesi i problemi di notifica della convocazione sollevati dalla difesa del Calcio Padova S.p.a., ha autorizzato il differimento del dibattimento rinviandolo al 9/9/2014. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza del 9/9/2014 AI dibattimento del 9/9/2014 sono risultati presenti : - la Società : Calcio Padova S.p.a., rappresentata dall’Avv. Federico Marcon, in sostituzione degli Avv. Massimo Diana e V ittorio Rigo come da deleghe in atti - il Dott. Salvatore SCIUTO : Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura e il Calcio Padova S.p.a., come sopra rappresentata, hanno dichiarato di Aver raggiunto un accordo in ordine all’applicazione dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva nei seguenti termini : - a carico della Società Calcio Padova deferita : la sanzione della ammenda di € 500,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, - ritenuto che il presente procedimento continui a essere regolato ai sensi dell’art. 64 del C.G.S. del C.O.N.I. dalle previgenti disposizioni - ritenuta la congruità della sanzione di cui sopra in relazione ai fatti ascritti - visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo dispone l’applicazione della sanzione di cui sopra come concordato dalle parti interessate : - a carico della Società Calcio Padova : la sanzione dell’ammenda di € 500,00.-
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