COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 01.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Bagnoli Calcio 1967 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 12 del 17/09/2014 – squalifica per sei giornate giocatore Fumian Luigi; squalifica per quattro giornate giocatore Rasi Nicolò – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 01.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Bagnoli Calcio 1967 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 12 del 17/09/2014 – squalifica per sei giornate giocatore Fumian Luigi; squalifica per quattro giornate giocatore Rasi Nicolò – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Bagnoli ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicate nel Comunicato n. 12 del 17/09/2014 con le quali infliggeva la seguenti sanzioni : - Squalifica per sei giornate a carico del giocatore Fumian Luigi : “perchè, dopo essere stato espulso per aver proferito un'espressione blasfema, a fine gara sbarrava all'arbitro la porta dello spogliatoio e con atteggiamento di sfida lo prendeva per il braccio destro e si poneva fronte a fronte chiedendo spiegazioni per l'espulsione,rendendo necessario l'intervento dei compagni di squadra per placarlo e accompagnarlo negli spogliatoi dove dava in escandescenze con imprecazioni e calci alla porta.“ - Squalifica per quattro gare a carico del giocatore Rasi Niccolo : “perchè dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, uscendo dal campo manifestava un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro e rivolgeva un gesto volgare e provocatorio all'indirizzo sia del pubblico che della panchina avversaria, innescando così un principio di rissa con i giocatori del Cartura che veniva sedato dall'arbitro; non pago, usciva dal campo con fare ancora irriguardoso e irridente”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Bagnoli; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente il contenuto del rapporto arbitrale e relativo supplemento; tenuto conto che il referto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Bagnoli; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Fumian Luigi; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Rasi Nicolò; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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