COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 19/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANCARANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – AMMENDA DI € 100,00 ALLA SOCIETA’ E RIPETIZIONE DELLA GARA ANACARANO / NEW CLUB VILLA MATTONI, DISPUTATA IL 25.01.15 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°39 del 29.01.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 19/2/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANCARANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - AMMENDA DI € 100,00 ALLA SOCIETA’ E RIPETIZIONE DELLA GARA ANACARANO / NEW CLUB VILLA MATTONI, DISPUTATA IL 25.01.15 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°39 del 29.01.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Ancarano ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Durante il corso della gara i Sig.ri Feliciantonio Pierpaolo e Anastasi Giovanni dirigenti della società New Club Villa Mattoni, venivano allontanati dal terreno di gioco per proteste nei confronti dell'arbitro; al minuto 38º del primo tempo, il giocatore Corvaro Stefano della società New Club Villa Mattoni veniva espulso per "offese alla religione"; al minuto 33º del secondo tempo il direttore di gara riteneva di non essere in condizione di proseguire la gara a causa di alcuni parapiglia ai quali prendevano parte tesserati di entrambe le squadre, senza alcuna conseguenza; rilevato che nel referto arbitrale non si da atto di azioni preventive alla sospensione della gara da parte dell'arbitro, né vengono evidenziate azioni di violenza rilevanti nei confronti dello stesso direttore di gara e di altri tesserati; considerato che nel caso di specie non si ravvede l'esistenza dei presupposti per la sospensione della gara, di cui al comma 2 dell'art.64 delle N.O.I.F. Visti gli Artt. 17 C.G.S. e 64 N.O.I.F.
DELIBERA
- di disporre la ripetizione della gara (art.17 comma 4 C.G.S.);
- di demandare al C.R.A. per gli adempimenti di competenza;
- di infliggere ad entrambe le società l'ammenda di Euro 100,00;
- di inibire i Sig.ri Feliciantonio Pierpaolo e Anastasi Giovanni del la società New Club Villa Mattoni fino al 04/02/2015; - di squalificare il giocatore Corvaro Stefano (Soc. New Club Villa Mattoni) per una gara effettiva“; Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che la gara non è stata caratterizzata in alcun modo da risse tra giocatori e che, pertanto, non vi erano i presupposti per procedere alla sua sospensione.L’arbitro della gara, del resto, ha fatto pervenire supplemento di rapporto con il quale ha confermato che, in sostanza, non si erano verificati episodi di violenza né, nei suoi confronti, né tra i tesserati delle due squadre, che non erano riconducibili al normale andamento di un incontro di calcio e, come tali, sanzionabili con i rituali provvedimenti disciplinari del caso, come prescritto dall’art. 64, N.O.I.F. Osserva la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Nel caso di specie è pacifico che non si sono verificate le situazioni previste dalla citata normativa di riferimento, tra le quali, a mero titolo di esempio, fatti pregiudizievoli dell’incolumità propria o dei propri assistenti oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio, con la conseguenza che non sussistevano i presupposti oggettivi per la sua sospensione.Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,DELIBERAdi respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa d’appello.
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