COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD A.C. FOGGIANO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO AI CALCIATORI SUMMA PASQUALE, POTITO ANDREA E LAMORTE AGOSTINO, NONCHE’ ALL’ALLENATORE BUGLIONE MICHELE, RIPORTATE SUL C.U. N.38/PZ DEL 11.02.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD A.C. FOGGIANO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO AI CALCIATORI SUMMA PASQUALE, POTITO ANDREA E LAMORTE AGOSTINO, NONCHE’ ALL’ALLENATORE BUGLIONE MICHELE, RIPORTATE SUL C.U. N.38/PZ DEL 11.02.2015. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Arturo Grenci - Componenti-, nella seduta del 21/02/2015, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla ASD A.C. FOGGIANO avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori SUMMA PASQUALE, POTITO ANDREA e LAMORTE AGOSTINO, nonché all’allenatore BUGLIONE MICHELE, riportate sul C.U. N.38 del 11.02.2015; Osservato come il ricorso risulti redatto in forma generica e senza motivazione e così in piena violazione di quanto dall’art. 33 comma 6 C.G.S. regolato; Ritenuto come tale accertata violazione, che preclude la possibilità di dar corso all’audizione della ricorrente, determini l’inammissibilità del reclamo con conseguente impossibilità di procedere all’esame del merito di quanto dal Sodalizio dedotto le cui ragioni debbono, per effetto di tanto, ritenersi assorbite; P.Q.M. • Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla ASD A.C. FOGGIANO avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori SUMMA PASQUALE, POTITO ANDREA e LAMORTE AGOSTINO, nonché all’allenatore BUGLIONE MICHELE, riportate sul C.U. N.38 del 11.02.2015; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it