COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Cavarzere Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 – Squalifica sei giornate –giocatore Lunardi Manuel – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Cavarzere Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 – Squalifica sei giornate –giocatore Lunardi Manuel - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Calcio Cavarzere ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Lunardi Manuel : “tre giornate per avere deriso ed istigato i tifosi della squadra ospite, nonché l’assistente di parte; tre giornate per atto violento nei confronti del giocatore Sheshi Skender n. 8 della Società Azzurra Due Carrare”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Calcio Cavarzere; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della società ricorrente, assistito dall’Avv. Pierfrancesco Munari; sentito, peraltro, personalmente l’arbitro che ha confermato i fatti descritti in referto, precisando, peraltro, che la vicenda che ha coinvolto i calciatori Skender e Lunardi, ed in particolare la reciproca presa per il collo, non aveva carattere del gesto violento. In virtù di quanto dichiarato, si ritiene più congruo ridurre la squalifica del calciatore Lunardi a cinque giornate, essendo da rideterminare la specifica sanzione per il fatto di cui sopra da tre a due giornate di squalifica, fermo restando la causa della prima parte del provvedimento. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Calcio Cavarzere; - di ridurre a cinque giornate la squalifica a carico del giocatore Lunardi Manuel. Dato che il reclamo è stato parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta
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