COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 04.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S. Olmi Callalta Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 18/02/2015 – Inibizione fino al 20/4/2015 dirigente accompagnatore Fontebasso Vittorino; Squalifica fino al 25/5/2015 allenatore Pignata Fabrizio; Ammenda di € 200,00 a carico della Società – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 04.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S. Olmi Callalta Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 18/02/2015 – Inibizione fino al 20/4/2015 dirigente accompagnatore Fontebasso Vittorino; Squalifica fino al 25/5/2015 allenatore Pignata Fabrizio; Ammenda di € 200,00 a carico della Società – Campionato Juniores Regionale La Società A.S. Olmi Callalta ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 64 del 18/02/2015 con la quale deliberava i seguenti provvedimenti disciplinari: - Squalifica fino al 25/5/2015 a carico dell’Allenatore Pignata Fabrizio : “dopo essere stato allontanato dall'Arbitro per comportamento intemperante e offensivo, alla comunicazione del provvedimento, invece di abbandonare il terreno di gioco, si avvicinava all'Arbitro portando il suo viso a pochi centimetri da quello dell'Arbitro e continuando a proferire le proteste urlando. Si frapponeva tra l'Arbitro e la porta dello spogliatoio impedendone l'accesso. Il comportamento si protraeva per alcuni minuti prima dell'intervento dell'Osservatore arbitrale, nei confronti del quale l’allenatore adottava lo stesso comportamento lamentato dall'Arbitro. L'Osservatore si è dovuto frapporre tra l'Arbitro e il Pignata per evitare che l'aggressione verbale si trasformasse in fisica e per cercare di liberare l'accesso allo spogliatoio. Arbitro e Osservatore sono entrati finalmente nello spogliatoio, senza riuscire a chiudere la porta perchè Pignata la tratteneva con forza continuando a protestare a voce elevata. Chiusa finalmente con sforzo la porta, Pignata ha continuato nel comportamento lamentato, anzi a lui si sono uniti anche altri dirigenti di Olmi Callalta. che hanno effettuato alcuni tentativi di riaprire la porta dello spogliatoio. Quando sembrava che gli animi si fossero placati, l'Osservatore arbitrale uscì per verificare se la via per allontanarsi dall'impianto fosse sgombera, riscontrando, invece, che Pignata e altri dirigenti della società Olmi Callalta si trattenevano nello spogliatoio con fare minaccioso e aizzavano un gruppo di sostenitori contro l'Arbitro e l'Osservatore. Il persistere del comportamento minaccioso induceva l'Osservatore arbitrale a chiedere l'intervento dei Carabinieri, che finalmente consentivano di guadagnare il parcheggio. Rilevata la gravità del comportamento di Pignata Fabrizio, al limite del reato di violenza privata e per il protrarsi dello stesso al di là del tempo attribuibile ad una reazione assunta nell'immediatezza del presunto torto subito sia connotato di particolare gravità pur in assenza di violenza fisica”. - Inibizione fino al 20/4/2015 a carico del Dirigente accompagnatore Fontebasso Vittorino : “perché non ha messo in essere il doveroso comportamento di protezione dell’arbitro”. - Ammenda alla Società di € 200,00 : “perché attribuisce responsabilità oggettiva alla società Olmi Callalta sia per il comportamento dei sostenitori che per quello dei dirigenti non identificati”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Olmi Callalta; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara; valutati i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono congrui rispetto agli accadimenti; non essendo emersi elementi nuovi atti a modificare le sanzioni impugnate; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Olmi Callalta; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 25/5/2015 a carico dell’allenatore Pignata Fabrizio; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 20/04/2015 a carico del dirigente accompagnatore Fontebasso Vittorino; - di confermare l’ammenda di € 200,00 a carico della Società. - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it