COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 04.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Coriano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 47 del 18/02/2015 – Squalifica quattro giornate giocatore Fanari Stefano – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 04.03.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Coriano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 47 del 18/02/2015 – Squalifica quattro giornate giocatore Fanari Stefano - Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Coriano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 18/2/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Fanari Stefano : “espulso per comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, a seguito del provvedimento ironizzava nei confronti dello stesso e, dagli spalti, reiterava il comportamento offensivo e blasfemo”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Coriano esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; rilevato che, dal momento dell’espulsione fino alla fine della gara, sono trascorsi quattro minuti e che in questo lasso di tempo il calciatore ha subito il provvedimento di espulsione, ha lasciato il campo di gioco, e si è recato sulla tribuna; rilevato che il breve lasso di tempo può dedurre la valenza offensiva e minacciosa delle frasi pronunciate; ritenuto quindi più consono ai fatti una sanzione ridotta P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Coriano; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Fanari Stefano. Essendo accolto parzialmente il ricorso, la tassa di reclamo non è dovuta.
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