COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 04.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Mason Vicentino Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 44 dell’11/02/2015 – Squalifica fino al 9/3/2015 allenatore Torresi Francesco; ammenda di € 80,00 a carico della Società – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie “D”

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 04.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Mason Vicentino Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 44 dell’11/02/2015 – Squalifica fino al 9/3/2015 allenatore Torresi Francesco; ammenda di € 80,00 a carico della Società – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie “D” La Società A.S.D. Futsal Mason Vicentino ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 44 dell’11/2/2015 con la quale deliberava le seguenti sanzioni : - Squalifica fino al 9/3/2015 a carico dell’allenatore Torresi Francesco : “perché dopo essere stato allontanato per proteste e pesanti offese nei confronti dl direttore di gara, calciava la propria panchina continuando ad offendere pesantemente e ripetutamente l'arbitro anche da dietro la recinzione per tutta la durata della partita. - ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insulti all'Arbitro durante la gara”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Futsal Mason Vicentino esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; verificato che nel rapporto di gara nulla dice l’arbitro circa il comportamento del pubblico; constatato che la sanzione irrogata all’allenatore Torresi debba essere ridimensionata in quanto per il comportamento tenuto dallo stesso si può considerare più equa la squalifica fino al 5 Marzo 2015; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Futsal Mason Vicentino; - di ridurre al 5 Marzo 2015 la squalifica a carico dell’allenatore Torresi Francesco; - di non infliggere alcuna sanzione pecuniaria alla società per quanto riguarda oil comportamento del pubblico. Visto che il ricorso è stato parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
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