COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Spinea Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 4/3/2015 – Squalifica quattro giornate giocatore Faggian Marco – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Spinea Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 4/3/2015 – Squalifica quattro giornate giocatore Faggian Marco - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Calcio Spinea ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 66 del 4/3/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Faggian Marco : “per insulti e minacce rivolte all’arbitro a fine gara, il tutto accompagnato da frasi blasfeme e pugni sulla porta del suo spogliatoio”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Calcio Spinea; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha precisato di aver chiaramente identificato nella persona del calciatore Faggian, l’autore del fatto, in quanto il medesimo è uscito assieme a lui dal campo e poi lo ha superato per indirizzarsi verso lo spogliatoio della sua squadra, rendendosi responsabile dei fatti a lui ascritti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Calcio Spinea; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Faggian Marco; - di disporre l’addebito della tassa di reclamo non versata.
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