COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Crespino Guarda V. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 dell’11/02/2015 – Ammenda di € 250,00+100,00 per un totale di € 350,00.- – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Crespino Guarda V. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 dell’11/02/2015 – Ammenda di € 250,00+100,00 per un totale di € 350,00.- – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. Crespino Guarda V ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 con la quale irrogava l’ammenda di € 350,00 per i seguenti motivi : - € 250,00 : “emerge dal referto arbitrale che era stata preannunciata una manifestazione da parte di appartenenti a un partito politico, come reazione alle note dichiarazioni, pubblicate sui social network da parte del giocatore AIT MHAND NAKIM a proposito degli eventi riguardanti Charlie Hebdo, tanto che erano state fatte intervenire 4 volanti della Digos. Nel corso della partita i manifestati avevano esposto un striscione, col quale si sollecitava l'espulsione dall'Italia del giocatore, accompagnandolo con espressioni verbali conformi. I manifestanti si rivolgevano anche all'Arbitro con espressioni indecorose e offensive. Al coro si univa anche un isolato sostenitore della società ospitante. - Preso atto del contenuto del referto, ritiene il giudicante che il comportamento descritto, come rivolto al giocatore, non possa connotarsi come discriminatorio razziale, quanto piuttosto come protesta per le dichiarazioni dello stesso, inaccettabili nel contenuto da chiunque provenienti. Ritiene, altresì, che la responsabilità dell'occorso debba ascriversi alla società ospitante non solo per il principio della responsabilità oggettiva, ma anche per l'imprudenza del comportamento in relazione al clima preannunciato, che doveva suggerire di astenersi dall'impiego del giocatore. Sotto tale profilo, la società CRESPINO GUARDA V. va sanzionata con l'ammenda di euro 250,00. Per quanto riguarda il comportamento del pubblico nei confronti dell'A., alla medesima società va applicata l'ulteriore sanzione dell'ammenda di euro 100,00”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Crespino Guarda V.: esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; annulla la sanzione di € 250,00 inflitta a carico della Società Crespino Guarda V. atteso che dalle distinte di gioco appare che il giocatore AIT MHAND Nakim è tesserato per la Società Pol. Stientese; annulla la sanzione di € 100,00 a carico della Società Crespino Guarda V. atteso che il comportamento oggetto di sanzione non è ascrivibile ai sostenitori della Società ospitante , bensì ai soggetti appartenenti ad un partito politico, la cui presenza era, del resto, già stata preannunciata e per tal motivo erano state fatte intervenire quattro volanti della Digos P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Crespino Guarda V; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 350,00 (250+100) a carico della Società. Essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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