COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Real Stroppari Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale Bassano di cui al Comunicato n. 49 del 4/3/2015 – Squalifica cinque giornate giocatore Gabardo Mirko – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Real Stroppari Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale Bassano di cui al Comunicato n. 49 del 4/3/2015 – Squalifica cinque giornate giocatore Gabardo Mirko - Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Real Stroppari ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 49 del 4/3/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Gabardo Mirko : “nel referto si evince che il giocatore apostrofava un avversario con linguaggio discriminatorio”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Real Stroppari; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; considerato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Real Stroppari; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Gabardo Mirko; - di disporre l’addebito della tassa di reclamo non versata.
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