COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.Torre – Padova Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 39 del 25/2/2015 – Squalifica per 6 giornate giocatore Malaut Gelu – Campionato Allievi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso U.S.Torre - Padova Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 39 del 25/2/2015 – Squalifica per 6 giornate giocatore Malaut Gelu – Campionato Allievi Provinciale La Società U.S. Torre ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 39 del 25/2/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per 6 giornate a carico del calciatore Malaut Gelu : “perché a fine gara ha prima violentemente spinto contro la porta d’ingresso un dirigente della squadra avversaria che cercava di calmarlo avendolo visto nervoso, successivamente ha partecipato ad una rissa tra i giocatori delle due squadre avvenuta nel corridoio degli spogliatoi, e infine si è rivolto in maniera violenta e arrogante all’arbitro che aveva convocato nel suo spogliatoio i giocatori partecipanti alla rissa per notificargli il provvedimento di espulsione”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società U.S.Torre; esaminata la documentazione ufficiale in atti; considerati i fatti così come descritti in maniera particolareggiata dall’arbitro nel suo rapporto e relativo supplemento; ritenuto che in questo quadro di riferimento, il provvedimento assunto in primo grado nei confronti del giocatore Malaut risulta congruo, per cui deve essere confermato; ritenuto, altresì, non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Torre; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Malaut Gelu; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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