COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 18.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Treporti Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 dell’11//3/2015 – Ammenda di € 400,00 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 18.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Treporti Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 dell’11//3/2015 – Ammenda di € 400,00 - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Treporti ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 68 dell’11/3/2015 con la quale deliberava la sanzione della ammenda di € 400.00.- a carico della Società : “visto il supplemento di rapporto arbitrale pervenuto, il G.S. delibera di sanzionare la società Treporti con l'ammenda di € 400,00, così ripartita : - € 100,00 per atteggiamento minaccioso ed insulti verso l'Arbitro a fine gara, mentre questo si trovava all'interno del proprio spogliatoio, da parte di un gruppo di giocatori della squadra Treporti non identificati; - € 200,00 per insulti e minacce all'Arbitro a fine gara da parte di un gruppo di sostenitori della società Treporti, i quali tentavano di colpire lo stesso con due sputi, senza tuttavia riuscirvi; - € 100,00 per gravi offese e minacce rivolte all'Arbitro da parte di un isolato sostenitore al termine della gara, nel tragitto dallo spogliatoio alla macchina”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Treporti; esaminata la documentazione ufficiale in atti; preso atto del fatto che la Società ACD Treporti si è attivata per il tramite del proprio giocatore, al fine di minimizzare la potenza offensiva e lesiva nel sostenitore che voleva aggredire l’arbitro che si stava dirigendo verso la propria autovettura; ritenuto che ciò possa influire sulla gravità della sanzione nell’ammenda , che risulta essere più congrua se comminata in € 300,00= P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Treporti; - di ridurre la sanzione della ammenda a € 300,00 a carico della Società. Visto che il reclamo è stato accolto, la tassa reclamo non è dovuta
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it