DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°99 del 25/02/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO AGROPOLI – DUE TORRI
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°99 del 25/02/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
AGROPOLI - DUE TORRI Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. AGROPOLI con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. DUE TORRI la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5, del C.G.S. FIGC. Secondo la ricostruzione della società reclamante, i calciatori Matinella Santo e Lima Marco, schierati rispettivamente con i nn. 6 e 15 dalla A.S.D. DUE TORRI nell'ambito della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per nullità degli atti di trasferimento presso la suddetta società, a causa di vizi inerenti la sottoscrizione del relativi modelli; - lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. DUE TORRI, con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma il regolare tesseramento dei calciatori Matinella Santo e Lima Marco per la stagione sportiva 2014-15; - visto il C.U. N.4/TFN - Sez. Tess. del 17 febbraio 2015 con cui il Tribunale federale, esprimendosi sulla richiesta di giudizio pervenuta da codesto Giudice sportivo, dichiara "validi ed efficaci i tesseramenti dei calciatori Matinella Santo e Treppiedi Salvatore in favore della società A.S.D. DUE TORRI"; - lette le ulteriori memorie inviate dalla A.S.D. DUE TORRI, entro il termine previsto dall'art. 21, C.G.S. CONI; - rilevato come il tesseramento del calciatore Lima Marco risulti operato lo stesso giorno e secondo modalità identiche a quelle del calciatore Matinella Santo, così come identica era la contestazione mossa avverso i due tesseramenti dalla U.S. AGROPOLI; P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-0; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S. AGROPOLI; 4) di condannare la U.S. AGROPOLI al pagamento delle spese in favore della A.S.D. DUE TORRI, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell'art. 16, comma 5, C.G.S. F.I.G.C.