DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 563 Comunicato Ufficiale N.563 del 19.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 15/ 3/2015 OSSI C5 SAN BARTOLOMEO – SULCIS CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 563
Comunicato Ufficiale N.563 del 19.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 15/ 3/2015 OSSI C5 SAN BARTOLOMEO - SULCIS CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società A.S.D. Sulcis C5 entro il tempo regolamentare di attesa; Considerato che la predetta Società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; Visti gli art.n.17 del C.G.S.,n.53 delle NOIF ed il C.V.,75 decide A)di comminare alla Società A.S.D. Sulcis C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di ¤ 300,00 quale prima rinuncia. B)Di corrispondere alla Società A.S.D. Ossi San Bartolomeo C5 l'importo di Euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità dell'incontro.
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