DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 581 Comunicato Ufficiale N.581 del 20.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 17/01/2015: A.S.D.Manfredonia C5 – A.S.D. WIN ADV CAMPOBASSO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 581
Comunicato Ufficiale N.581 del 20.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 17/01/2015: A.S.D.Manfredonia C5 – A.S.D. WIN ADV CAMPOBASSO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. MANFREDONIA Il Giudice Sportivo, In riferimento alle decisioni adottate con C.U. 565 del 19/03/2015 inerenti alla gara in oggetto, rileva preliminarmente di essere incorso in un errore materiale, riguardo all’identità del calciatore Campanella Alessio, individuando come tale un soggetto nato il 04/04/1996, e non l’omonimo atleta tesserato per la Società WIN ADV Campobasso. Nello specificare quanto sopra, dagli accertamenti esperiti risulta che il calciatore in questione è stato tesserato presso l’attuale società di appartenenza solamente in data 24/02/2015. Ne consegue pertanto che non aveva titolo a prendere parte al sopramenzionato incontro del 17/01/2015 poiché il tesseramento decorre successivamente alla data di svolgimento dell’incontro. E appena il caso di precisare inoltre, che la decorrenza del tesseramento del calciatore in questione, ne preclude per la società di appartenenza l’impiego per la corrente stagione sportiva, in ossequio alle disposizioni al cui al C.U. N° 1/2014 che stabiliscono per la corrente stagione sportiva esclusivamente la partecipazione di calciatori regolarmente tesserati alla data del 05/02/2015 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 06/02/2015. Premesso quanto sopra si confermano le decisioni adottate con il su menzionato C.U. 565 del 19/03/2015 in danno alla Società A.S.D. WIN ADV Campobasso.
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