COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FLACCO 2013, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LEVE CHRISTIAN FINO AL 31.12.17, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIANOVA SAMBUCETO CALCIO / ATLETICO FLACCO 2013, DISPUTATA IL 21.02.15, PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°32 DEL 26.02.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 02/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FLACCO 2013, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LEVE CHRISTIAN FINO AL 31.12.17, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIANOVA SAMBUCETO CALCIO / ATLETICO FLACCO 2013, DISPUTATA IL 21.02.15, PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°32 DEL 26.02.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Atletico Flacco 2013 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché il calciatore Leve Christian, a fine gara, prima tentava di corrompere l’arbitro al fine di evitare la trascrizione dell’ammonizione già comminatagli, per poi, visto l’insuccesso del suddetto tentativo, averlo colpito con un calcio alle gambe ed una lattina metallica sul volto.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, di non aver usato particolare violenza nei confronti del direttore di gara e di essersi limitato a chiedere di non annotare l’ammonizione ricevuta, per evitare di essere squalificato, essendo in diffida.
Osserva la Corte che la sanzione adottata nei confronti del calciatore Leve Christian, può essere ridotta in quanto inesistente il contestato tentativo di corruzione, essendosi limitato il calciatore a chiedere senza malizia di non annotare l’ammonizione; restando, peraltro, confermato ed ammesso dallo stesso calciatore il gesto di violenza commesso in suo danno, quale illegittima reazione alla decisione dell’arbitro di allontanarlo senza accogliere la sua richiesta. A riguardo va, però, rilevato, che lo stesso direttore di gara, ha riferito di non avere riportato particolari conseguenze, a seguito del gesto sopra descritto. Alla luce di tali considerazioni ritiene la Corte di ridurre la sanzione inflitta come da dispositivo che segue.
Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Leve Christian fino al 26.2.2016, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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