COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso G.S. Montecchio S.Pietro Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 46 del 25/3/2015 – Squalifica per cinque giornate giocatore Schiavo Luca – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso G.S. Montecchio S.Pietro Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 46 del 25/3/2015 – Squalifica per cinque giornate giocatore Schiavo Luca – Campionato di 2^ Categoria La Società G.S. Montecchio S.Pietro ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 25/3/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Schiavo Luca : “espulso per aver spinto violentemente l’arbitro procurandogli dolore fisico.”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Montecchio S.Pietro; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il provvedimento sanzionatorio impugnato risulta congruamente motivato dal Giudice sportivo di primo grado e condiviso da questa Corte d’Appello; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Montecchio S.Pietro; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Schiavo Luca: - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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