COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Virtus Tempo Libero Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 53 del 18/3/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Onofrio Luigi – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Virtus Tempo Libero Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 53 del 18/3/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Onofrio Luigi – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Virtus Tempo Libero ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 53 del 18/3/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Onofrio Luigi : “per aver sputato ad un avversario”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Virtus Tempo Libero; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro, il quale ha confermato di aver visto il calciatore Onofrio Luigi sputare verso un avversario senza essere in grado di ricordare se l’avversario è stato effettivamente attinto o meno dallo sputo. Peraltro il direttore di gara ha affermato che la vittima dello sputo non ha protestato per l’atto. La corte vista la descrizione dei fatti resa oggi dal direttore di gara, ritiene più congrua la squalifica di tre giornate P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Virtus Tempo Libero; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Onofrio Luigi. Poiché il reclamo è stato parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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