COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Arsiè Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Bassano di cui al Comunicato n. 54 del 25/3/2015 – Squalifica sino al 27/4/2015 allenatore Testa Luca – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Arsiè Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Bassano di cui al Comunicato n. 54 del 25/3/2015 – Squalifica sino al 27/4/2015 allenatore Testa Luca - Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Arsiè ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 54 del 25/3/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 27/4/2015 a carico dell’allenatore Testa Luca : “perché non essendo in panchina ma in tribuna, durante tutta la gara contestava le decisioni arbitrali con ingiurie ed offese nei confronti dello stesso”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Arsié esaminata la documentazione ufficiale in atti; la Corte esaminato il rapporto arbitrale, ha rilevato come nello stesso non venga specificato dove era il sostenitore individuato dal direttore di gara come colpevole di alcune frasi colorite nei suoi confronti e pertanto ben è stato individuato dallo stesso e non certo confuso con altri sostenitori che si trovavano in tribuna. atteso peraltro che il Sig. Testa risulta recidivo in quanto squalificato fino al 23/3/2015 in qualità di allenatore dell’A.C. Arsié, la Corte conferma la squalifica fino al 27/4/2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Arsiè; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 27/4/2015 a carico dell’allenatore Testa Luca; - di provvedere all’addebito della tassa di reclamo dovuta.
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