COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Cavallino Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S. Donà di cui al Comunicato n. 46 del 18/3/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Battagliarin Nicola – Campionato Provinciale Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Cavallino Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S. Donà di cui al Comunicato n. 46 del 18/3/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Battagliarin Nicola – Campionato Provinciale Juniores La Società A.C. Cavallino ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S. Donà e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 18/3/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Battagliarin Nicola : “due giornate per insulti ad un calciatore avversario e due giornate per offese all’arbitro dopo il termine della gara”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Cavallino; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente, assieme al giocatore Battagliarin; ritenuto che la sanzione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure possa essere rideterminata nella squalifica più congrua di tre giornate di gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Cavallino; - di ridurre a tre giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Battagliarin Nicola. Dato che il reclamo è stato accolto parzialmente, la tassa di reclamo non è dovuta.
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