COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.Provese A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 54 del 25/3/2015 – Squalifica cinque giornate giocatore Ribaudo David – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.Provese A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 54 del 25/3/2015 – Squalifica cinque giornate giocatore Ribaudo David - Campionato Giovanissimi Provinciale La Società U.S.Provese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 54 del 25/3/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Ribaudo David : “perché a gioco fermo aggrediva tre avversari facendone cadere a terra due e colpendone uno con una sberla, in seguito solo con l’aiuto degli altri giocatori si è potuto allontanarlo dal terreno di gioco”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società U.S. Provese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro che ha precisato che il calciatore Ribaudo è stato circondato dagli avversari, peraltro da lui stesso provocati, ed ha reagito in modo inconsulto; tenuto conto del numero di avversari che hanno circondato il predetto Ribaudo, si ritiene più congrua la squalifica di quattro giornate P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Provese; - di ridurre la sanzione della squalifica a quattro giornate a carico del calciatore Ribaudo David. Poiché il ricorso è stato accolto parzialmente la tassa di reclamo non è dovuta.
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