F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 06 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. GIAMPAOLO MARCO, INFLITTA SEGUITO GARA ALESSANDRIA/CREMONESE DEL 1.3.2015 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 2.3.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 06 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. GIAMPAOLO MARCO, INFLITTA SEGUITO GARA ALESSANDRIA/CREMONESE DEL 1.3.2015 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 146/DIV del 2.3.2015). La società U.S. Cremonese S.p.A. ha impugnato il provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro del Campionato Lega Pro, Girone A, Stagione Sportiva 2014/2015, Alessandria Calcio 1912 S.r.l./Cremonese S.p.A., disputata il 1.3.2015. La decisione del Giudice Sportivo si basa sul rapporto dell’arbitro, secondo cui il Sig. Giampaolo è stato allontanato dal recinto di gioco, perché “protestava vivacemente il mio operato in seguito alla decisione di accordare un calcio di rigore alla squadra di casa” e sul referto del primo assistente dell’arbitro, secondo cui “al 32’ il Sig. Giampaolo Marco, allenatore della Soc. Cremonese, è stato allontanato perché dopo una decisione dell’arbitro continuava a protestare urlando per 4 volte la seguente frase. ‘siete scandalosi, una vergogna siete’ “. Il Collegio ritiene che il fatto disciplinare commesso dal Sig. Giampaolo, come ricostruito alla luce delle risultanze documentali dei due referti degli ufficiali di gara, possa essere congruamente sanzionato con una sola giornata di squalifica, tenendo conto di tutte le particolari circostanze attenuanti del caso. In tale prospettiva va considerato che il referto arbitrale non attribuisce alcun rilievo all’atteggiamento irriguardoso e offensivo del tecnico, ponendo l’accento, semmai, sulla particolare vivacità e intensità della protesta. Solo il rapporto del 1° assistente arbitrale evidenzia il contenuto delle espressioni verbali utilizzate dal Sig. Giampaolo, nel contesto di una fase particolarmente concitata della competizione. Senza considerare, poi, che l’allontanamento del Sig. Giampaolo, avvenuto al 32° del 1 tempo, costituisce, anch’esso, una conseguenza sanzionatoria dell’illecito commesso dal tesserato, direttamente riferita al contenuto e alle modalità non regolamentari delle proteste. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto e la sanzione, anche alla luce delle riscontrate circostanze attenuanti, va rideterminata in 1 giornata effettiva di squalifica, anziché 2. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Cremonese di Cremona ridetermina la sanzione della squalifica al sig. Giampaolo Marco in 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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